Olympe de Gouges
domenica 14 novembre 2010 alle 09:10 - scritto da: gilda
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Olympe de Gouges, il cui vero  nome era Marie Gouze, nasce il 7 mag­gio del 1748.

Si sposa a soli sedici anni per evadere dall’angusto ambito famil­iare ed ha un figlio. A 17 anni resta vedova e conosce  Jacques Biétrix, un ingeg­nere dei trasporti mil­i­tari. Con lui si reca a Parigi, dove fre­quenta i salotti  più famosi, conosce i più impor­tanti scrit­tori e filosofi e com­in­cia a scri­vere saggi, opere teatrali, man­i­festi, proclami,tra le altre cose un dramma in cui si pro­nun­cia con­tro la schiavitù.

Ben presto Olympe si riv­olge alla polit­ica; dap­prima riv­o­luzionaria, poi real­ista, infine repub­bli­cana, con­vinta che  La donna nasce lib­era ed ha gli stessi diritti dell’uomo, nel 1791 fonda il “Cer­cle social”, un’associazione che si pre­figgeva la par­ità dei diritti delle donne, e pub­blica la “Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cit­tad­ina” in cui aus­pica una soci­età senza patriarcato.

Ben presto, però, si rende conto che le con­quiste della riv­o­luzione non avvan­tag­giano affatto le donne e che la lib­ertà viene nuo­va­mente calpes­tata, attacca il regime di Robe­spierre, il quale non esita a con­dan­narla a morte.

Olympe de Gouges viene ghigliot­ti­nata il 3 novem­bre del 1793 per aver dimen­ti­cato le virtù che con­ven­gono al suo sesso ed essersi immis­chi­ata nelle cose della Repubblica.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA

Uomo, sei capace d’essere giusto ? E’ una donna che ti pone la domanda ; tu non la priverai almeno di questo diritto. Dimmi? Chi ti ha con­cesso la suprema autorità di opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? Osserva il cre­atore nella sua saggezza ; scorri la natura in tutta la sua grandezza, di cui tu sem­bri vol­erti raf­frontare, e dammi, se hai il cor­ag­gio, l’esempio di questo tiran­nico potere. Risali agli ani­mali, con­sulta gli ele­menti, stu­dia i veg­e­tali, getta infine uno sguardo su tutte le mod­i­fi­cazioni della mate­ria orga­niz­zata; e rendi a te l’evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, indaga e dis­tin­gui, se puoi, i sessi nell’amministrazione della natura. Dap­per­tutto tu li tro­verai con­fusi, dap­per­tutto essi coop­er­ano in un insieme armo­nioso a questo cap­ola­voro immortale.

Solo l’uomo s’è affastel­lato un prin­ci­pio di questa eccezione. Biz­zarro, cieco, gon­fio di scienza e degen­er­ato, in questo sec­olo illu­mi­nato e di sagac­ità, nell’ignoranza più stu­p­ida, vuole coman­dare da despota su un sesso che ha rice­vuto tutte le facoltà intel­let­tuali; pre­tende di godere della riv­o­luzione, e reclama i suoi diritti all’uguaglianza, per non dire niente di più.

Pre­am­bolo

Le madri, le figlie, le sorelle, rap­p­re­sen­tanti della nazione, chiedono di pot­ersi cos­ti­tuire in Assem­blea nazionale. Con­siderando che l’ignoranza, l’oblio o il dis­prezzo dei diritti della donna sono le cause delle dis­gra­zie pub­bliche e della cor­ruzione dei gov­erni, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti nat­u­rali, inalien­abili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costan­te­mente pre­sente a tutti i mem­bri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere parag­o­nati ad ogni istante con gli scopi di ogni isti­tuzione polit­ica, siano più rispet­tati, affinché le proteste dei cit­ta­dini, fon­date ormai su prin­cipi sem­plici e incon­testa­bili, si riv­ol­gano sem­pre al man­ten­i­mento della Cos­ti­tuzione, dei buoni cos­tumi, e alla felic­ità di tutti. In con­seguenza, il sesso supe­ri­ore sia in bellezza che in cor­ag­gio, nelle sof­ferenze della mater­nità, riconosce e dichiara, in pre­senza e sotto gli aus­pici dell’essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.

Arti­colo I

La Donna nasce lib­era ed ha gli stessi diritti dell’uomo. Le dis­tinzioni sociali pos­sono essere fon­date solo sull’utilità comune.

Arti­colo II

Lo scopo di ogni asso­ci­azione polit­ica è la con­ser­vazione dei diritti nat­u­rali e impre­scrit­tibili della Donna e dell’Uomo: questi diritti sono la lib­ertà, la pro­pri­età, la sicurezza e soprat­tutto la resistenza all’oppressione.

Arti­colo III

Il prin­ci­pio di ogni sovran­ità risiede essen­zial­mente nella nazione, che è la riu­nione della donna e dell’uomo: nes­sun corpo, nes­sun indi­viduo può eserci­tarne l’autorità che non ne sia espres­sa­mente derivata.

Arti­colo IV

La lib­ertà e la gius­tizia con­sistono nel resti­tuire tutto quello che appar­tiene agli altri; così l’esercizio dei diritti nat­u­rali della donna ha come lim­iti solo la tiran­nia per­petua che l’uomo le oppone; questi lim­iti devono essere rifor­mati dalle leggi della natura e della ragione.

Arti­colo V

Le leggi della natura e della ragione impedis­cono ogni azione nociva alla soci­età: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere imped­ito, e nes­suno può essere obbli­gato a fare quello che esse non ordi­nano di fare.

Arti­colo VI

La legge deve essere l’espressione della volontà gen­erale; tutte le Cit­ta­dine e i Cit­ta­dini devono con­cor­rere per­sonal­mente, o attra­verso i loro rap­p­re­sen­tanti, alla sua for­mazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cit­ta­dine e tutti i cit­ta­dini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugual­mente ammis­si­bili ad ogni dig­nità, posto e impiego pub­blici sec­ondo le loro capac­ità, e senza altre dis­tinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.

Arti­colo VII

Nes­suna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi deter­mi­nati dalla Legge. Le donne obbe­dis­cono come gli uomini a questa legge rigorosa.

Arti­colo VIII

La Legge non deve sta­bilire che pene restrit­tive ed evi­den­te­mente nec­es­sarie, e nes­suno può essere punito se non gra­zie a una legge sta­bilita e pro­mul­gata ante­ri­or­mente al delitto e legal­mente appli­cata alle donne.

Arti­colo IX

Tutto il rig­ore è eserci­tato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole.

Arti­colo X

Nes­suno deve essere perse­gui­tato per le sue opin­ioni, anche fon­da­men­tali; la donna ha il diritto di salire sul pat­i­bolo, deve avere ugual­mente il diritto di salire sulla Tri­buna; a con­dizione che le sue man­i­fes­tazioni non turbino l’ordine pub­blico sta­bil­ito dalla legge.

Arti­colo XI

La lib­era comu­ni­cazione dei pen­sieri e delle opin­ioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa lib­ertà assi­cura la legit­tim­ità dei padri verso i figli. Ogni Cit­tad­ina può dunque dire lib­era­mente, io sono la madre di un figlio che vi appar­tiene, senza che un pregiudizio bar­baro la obb­lighi a dis­sim­u­lare la ver­ità; salvo rispon­dere dell’abuso di questa lib­ertà nei casi deter­mi­nati dalla Legge.

Arti­colo XII

La garanzia dei diritti della donna e della cit­tad­ina ha bisogno di un par­ti­co­lare sostegno; questa garanzia deve essere isti­tuita a van­tag­gio di tutti, e non per l’utilità par­ti­co­lare di quelle alle quali è affidata.

Arti­colo XIII

Per il man­ten­i­mento della forza pub­blica, e per le spese dell’amministrazione, i con­tributi della donna e dell’uomo sono uguali; essa parte­cipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori fati­cosi; deve dunque avere la sua parte nella dis­tribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dig­nità e dell’industria.

Arti­colo XIV

Le Cit­ta­dine e i Cit­ta­dini hanno il diritto di costatare per­sonal­mente, o attra­verso i loro rap­p­re­sen­tanti, la neces­sità dell’imposta pub­blica. Le Cit­ta­dine non pos­sono aderirvi che a con­dizione di essere ammesse ad un’uguale divi­sione, non solo dei beni di for­tuna, ma anche nell’amministrazione pub­blica, e di deter­minare la quota, la base imponi­bile, la riscos­sione e la durata dell’imposta.

Arti­colo XV

La massa delle donne, coal­iz­zata nel paga­mento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pub­blico uffi­ciale, della sua amministrazione.

Arti­colo XVI

Ogni soci­età nella quale la garanzia dei diritti non sia assi­cu­rata, né la sep­a­razione dei poteri sia deter­mi­nata, non ha alcuna cos­ti­tuzione; la cos­ti­tuzione è nulla, se la mag­gio­ranza degli indi­vidui che com­pon­gono la Nazione, non ha coop­er­ato alla sua redazione.

Arti­colo XVII

Le pro­pri­età apparten­gono ai due sessi riu­niti o sep­a­rati; esse sono per cias­cuno un diritto invi­o­la­bile e sacro; nes­suno ne può essere pri­vato come vero pat­ri­mo­nio della natura, se non quando la neces­sità pub­blica, legal­mente con­statata, l’esiga in modo evi­dente, a con­dizione di una giusta e pre­lim­inare indennità




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